Il 2 agosto 2026 il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale è diventato generalmente applicabile. Non è una data simbolica: da quel momento il perimetro europeo non è più una promessa scritta nel 2024, è una regola operativa con cui gli Stati membri devono fare i conti. E proprio mentre quel perimetro entrava nella sua fase più concreta, in Italia le commissioni parlamentari discutevano lo schema di decreto legislativo che dovrebbe recepirlo, l’Atto del Governo numero 418, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno e trasmesso alle Camere a fine mese in attuazione della delega prevista dall’articolo 24 della legge 132 del 23 settembre 2025.
Sulla carta è un adeguamento tecnico. Novanta pagine abbondanti, competenze, autorità, procedure. Nella pratica, dentro quelle pagine c’è una scelta che riguarda chiunque attraversi una piazza, entri in uno stadio o passi da una stazione durante una manifestazione. La discussione politica di fine luglio, con l’uscita dall’aula di Pd e Movimento 5 Stelle dalla commissione Politiche europee del Senato, il voto rinviato alla Camera e la battuta del segretario di +Europa Riccardo Magi (“Da Fratelli d’Italia a Grande Fratello d’Italia è un attimo”), ha acceso i riflettori. Ma il punto tecnico è rimasto un po’ in ombra, e vale la pena guardarlo da vicino, perché è lì che si decide tutto.
Tre scenari, non uno
Il decreto non tratta il riconoscimento facciale come un blocco unico. Distingue tre situazioni diverse, e confonderle rende il dibattito inutile.
L’articolo 8 riguarda l’identificazione biometrica remota in tempo reale nei luoghi pubblici a fini di prevenzione. È lo scenario che il regolamento europeo vieta come regola generale e ammette solo in casi tassativi, come la minaccia terroristica, il pericolo grave e imminente per la vita, la ricerca di persone scomparse o di vittime di sequestro, tratta e sfruttamento sessuale. Il testo italiano subordina l’attivazione alla richiesta motivata delle autorità di polizia e all’autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, che deve indicare l’area interessata, le persone ricercate e la durata dell’operazione, con un tetto massimo di quindici giorni. Le ricostruzioni giornalistiche del testo riferiscono anche di un canale d’urgenza in cui l’attivazione può precedere l’autorizzazione formale, con la richiesta da trasmettere entro dodici ore e i dati da cancellare se l’autorizzazione non arriva, anche se le diverse letture non concordano su quale dei due binari, prevenzione o indagine, quel termine si applichi con precisione.
L’articolo 13 porta la stessa possibilità dentro le indagini preliminari attraverso il nuovo articolo 359 ter del codice di procedura penale, dove il filtro è più solido: chiede il pubblico ministero, autorizza il giudice per le indagini preliminari con decreto motivato, e restano fermi i vincoli di delimitazione spaziale, temporale e di individuazione delle persone ricercate.
Poi c’è l’articolo 10, ed è qui che si è aperto il caso. Disciplina il riconoscimento facciale a posteriori, cioè l’aggiunta di componenti di intelligenza artificiale ai sistemi di videosorveglianza già legittimamente installati. Il comma 2 lo consente soltanto dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo scopo di identificare persone già indiziate sulla base di documentazione videofotografica e di altri elementi verificabili, sotto la responsabilità di un ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore, con il Ministero dell’interno come titolare del trattamento.
Il comma 3 cambia la natura della cosa. Dove sussistono particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, il sistema può trattare in modo automatizzato i dati biometrici di chiunque acceda a quel luogo o a quell’evento, conservandoli in una banca dati locale per sette giorni, mentre i registri delle operazioni restano cinque anni. Se nel frattempo viene commesso un reato, quel materiale diventa utile alle indagini. Altrimenti si cancella da solo. È una differenza di categoria, non di grado: non si tratta più di cercare qualcuno, si tratta di registrare tutti in attesa di dover cercare qualcuno.
Cosa diventa un volto quando entra in quei sistemi
Qui serve un minimo di igiene tecnica, perché sul punto ho sentito molte semplificazioni.
Un sistema di riconoscimento facciale lavora in tre passaggi. Rileva un volto separandolo dallo sfondo, ne estrae i punti caratteristici traducendoli in un vettore numerico, il cosiddetto template, e infine confronta quel vettore con altri già memorizzati. Il template non è una fotografia. È una rappresentazione matematica compatta, pensata per una cosa sola: essere confrontata in fretta con milioni di altre.
Da ingegnere, è questo il passaggio che cambia tutto. Un filmato è materiale opaco: finché qualcuno non lo guarda, non dice niente. Un archivio di template è materiale interrogabile per costruzione. La distanza tra le due cose non è la quantità di dati raccolti, è la velocità con cui quei dati rispondono alla domanda “chi c’era”. Per questo l’argomento secondo cui si tratterebbe della stessa disciplina già in vigore per le immagini video mi convince poco. Le immagini video, prima, erano un archivio. Con i template diventano un indice.
C’è poi il tema degli errori. Nessuno di questi sistemi risponde sì o no. Restituisce un punteggio di somiglianza, e qualcuno decide dove mettere la soglia. Se la abbassi aumentano i falsi positivi, se la alzi ti sfuggono le corrispondenze vere. La conseguenza si vede nel momento del confronto, non in quello della raccolta: su numeri piccoli è gestibile, ma quando la base di partenza è la platea di un grande evento, anche un tasso di errore molto basso per singolo confronto produce, per pura aritmetica, una quantità non trascurabile di candidati sbagliati. E ogni candidato sbagliato è una persona reale che si ritrova a dover dimostrare dov’era. Aggiungo un elemento che gli addetti ai lavori conoscono bene: le valutazioni indipendenti condotte dal NIST hanno documentato negli anni differenze nei tassi di errore tra gruppi demografici diversi, divari che gli algoritmi più recenti hanno ridotto parecchio senza però azzerarli. Chi progetta sistemi sa che la domanda giusta non è cosa succede quando funzionano, ma cosa succede quando sbagliano e chi paga il conto.
E infine, la caratteristica che rende i dati biometrici diversi da tutti gli altri: una password compromessa si cambia, un volto no. È l’unica credenziale che portiamo addosso senza poterla revocare.
Le garanzie che il testo prevede davvero
Va detto, perché nel dibattito si perde. Il decreto non è un via libera generalizzato. Vieta espressamente la costruzione indiscriminata di archivi biometrici ottenuti prelevando immagini da internet, dai social network o da sistemi di videosorveglianza estranei all’attività specifica, che è esattamente la pratica che ha reso famose alcune società straniere del settore. Impone la conservazione dei registri delle operazioni in log non modificabili per cinque anni, che è una scelta di tracciabilità e serve a rendere possibili ispezioni e verifiche. E stabilisce che nessuna decisione con conseguenze giuridiche negative possa fondarsi soltanto sull’esito del riconoscimento facciale, cioè che l’ultima parola resti a una persona. Sono garanzie reali, non fumo, e vanno riconosciute prima di passare alle obiezioni.
Dove il testo italiano si allontana da Bruxelles
Il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso il 14 luglio con un parere nel complesso favorevole, chiedendo però di chiarire il ruolo della supervisione umana, di rafforzare le garanzie sulla qualità delle banche dati biometriche e di essere coinvolto negli spazi di sperimentazione normativa. Il rilievo più pesante riguarda proprio il comma 3: il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati di chi accede a luoghi o eventi pubblici non è coerente con il regolamento europeo, che ammette il riconoscimento a posteriori soltanto per ricerche mirate. La richiesta dell’Autorità è chirurgica: spostare l’elaborazione biometrica al momento successivo alla registrazione, conservando prima soltanto le immagini ed estraendo i dati solo quando emerge un’esigenza concreta.
Il riferimento è all’articolo 26, paragrafo 10, dell’AI Act, che lega quell’uso a un’indagine su una persona sospettata o condannata e lo subordina all’autorizzazione di un’autorità giudiziaria o amministrativa indipendente, con decisione vincolante. Su questo punto una parte dei commentatori e degli osservatori critici osserva che nel testo italiano il controllo rischia di restare dentro la stessa catena che utilizza lo strumento, visto che per il riconoscimento a posteriori è il questore a designare l’ufficiale responsabile dell’attivazione. Il governo respinge la lettura e rivendica il rispetto dei principi di proporzionalità, sorveglianza umana e trasparenza. Personalmente credo che la questione meriti una risposta esplicita nel testo, perché un’autorizzazione produce fiducia quando arriva da chi non ha interesse all’esito, e questo vale a prescindere da chi ha ragione nella polemica politica.
Da Bruxelles la posizione è stata netta: il portavoce della Commissione ha ricordato nel briefing quotidiano che il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico rientra tra le pratiche vietate dal regolamento, mentre Palazzo Chigi ha replicato rivendicando la piena conformità alle norme europee. Sul punto è stata depositata anche un’interrogazione all’Unione europea da parte dell’eurodeputato Brando Benifei. Non è una schermaglia formale: una volta approvato in via definitiva, il decreto dovrà essere notificato alla Commissione, che potrà verificarne la conformità.
Cosa succede adesso
Il provvedimento non è in vigore. Il termine per i pareri parlamentari è fissato al 25 agosto 2026 e il Governo, in forza della delega, ha tempo fino al 10 ottobre per l’approvazione definitiva. In questo intervallo il testo può ancora cambiare, e alla Camera la relatrice di Forza Italia Cristina Rossello ha già espresso un parere favorevole accompagnato da osservazioni non lontane da quelle dell’opposizione, segnale che la questione non divide soltanto lungo le linee di maggioranza.
La correzione necessaria, guardata con occhi da progettista, è più piccola di quanto il rumore politico lasci pensare. Non serve rinunciare al riconoscimento facciale a posteriori, che l’AI Act consente e che in un’indagine su una persona già indiziata ha una sua logica. Serve togliere dal comma 3 l’elaborazione automatica indiscriminata e riportare l’analisi sulle registrazioni già acquisite, solo in presenza di una necessità operativa specifica, esattamente come chiede il Garante. Serve chiarire chi autorizza e con quale indipendenza. Serve rendere obbligatoria e verificabile la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali. Il resto dell’impianto, garanzie comprese, può reggere.
È una questione di sequenza, e la sequenza qui conta più della tecnologia. Se prima raccogli e poi decidi perché ti serviva, hai già costruito l’infrastruttura della sorveglianza generalizzata, e il fatto che i dati si cancellino dopo sette giorni non cambia il principio: dice solo per quanto tempo resti dentro l’archivio, non perché ci sei finito.
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