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European Innovation Act: brevetti e procurement diventano una strategia di crescita

L’Europa produce ricerca di qualità, ma fatica ancora a trasformarla in prodotti, imprese scalabili e capacità industriale. Il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha provato a intervenire su questo passaggio con la proposta di European Innovation Act: un regolamento pensato per ridurre due ostacoli molto concreti, cioè la difficoltà di finanziare imprese ricche di proprietà intellettuale ma povere di beni materiali e la frammentazione degli acquisti pubblici di ricerca e sviluppo.

È importante partire da una distinzione: oggi siamo davanti a una proposta legislativa, COM(2026) 567, sottoposta alla procedura legislativa ordinaria. Non crea quindi obblighi immediatamente applicabili per imprese o pubbliche amministrazioni. Offre però una direzione strategica già utile: l’innovazione non si governa soltanto finanziando un progetto, ma rendendo valutabili gli asset immateriali e costruendo una domanda capace di accompagnare le soluzioni dal laboratorio al mercato.

Che cosa propone davvero lo European Innovation Act

La pagina istituzionale della Commissione sintetizza il disegno in due pilastri. Il primo è un quadro europeo armonizzato per gli appalti di ricerca e sviluppo. Il secondo riguarda la valorizzazione della proprietà intellettuale, con strumenti comuni per la valutazione, l’accesso alla finanza e la commercializzazione degli asset.

Il testo della proposta COM(2026) 567 affida all’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, la creazione di un centro di competenza dedicato alla finanza basata sulla proprietà intellettuale. Il progetto comprende metodologie di valutazione, strumenti digitali, una piattaforma per agevolare licenze e trasferimenti, formazione e raccolta di evidenze sulle operazioni finanziarie.

Non significa che un brevetto diventerà automaticamente una garanzia accettata da una banca. Significa piuttosto costruire un linguaggio comune tra impresa, valutatore, investitore e finanziatore. La differenza è sostanziale: senza dati comparabili, criteri credibili e una due diligence strutturata, il valore economico di un algoritmo, di un brevetto o di un portafoglio di diritti resta difficile da leggere e da utilizzare nelle decisioni finanziarie.

Dalla proprietà intellettuale al capitale: il punto non è solo brevettare

Molte imprese innovative concentrano il proprio valore in software, dati, know-how, marchi, design e invenzioni. Questi asset possono essere decisivi per la competitività, ma spesso non hanno la visibilità che immobili o macchinari possiedono nei processi tradizionali di credito.

Uno studio EUIPO del 2026 sulla finanza basata sulla proprietà intellettuale rileva che solo il 13% dei titolari di diritti di proprietà intellettuale ha provato a usarli per ottenere finanziamenti e che la maggior parte non ha mai svolto una valutazione professionale. È un dato che aiuta a capire il problema, ma non autorizza scorciatoie: registrare un diritto non equivale a dimostrarne il valore economico.

Per un’impresa, prepararsi significa collegare almeno quattro dimensioni:

  • titolarità e libertà di utilizzo dell’asset;
  • relazione tra l’asset e ricavi, vantaggio competitivo o riduzione dei costi;
  • dipendenze da persone, dati, licenze, infrastrutture e fornitori;
  • evidenze sulla capacità di proteggere, mantenere e commercializzare il diritto.

Un brevetto non aggiornato, un software costruito con componenti dalla licenza incompatibile o un modello di intelligenza artificiale privo di una chiara provenienza dei dati possono ridurre il valore atteso. La governance della proprietà intellettuale deve quindi dialogare con cybersecurity, data governance, contratti, continuità operativa e controllo dei fornitori.

Il procurement R&S come domanda organizzata di innovazione

Il secondo pilastro riguarda gli acquisti pubblici di ricerca e sviluppo. Qui la proposta prova a rendere più uniforme un percorso in cui il compratore pubblico non acquista semplicemente un prodotto già disponibile, ma definisce un problema, finanzia fasi di ricerca e sviluppo e confronta soluzioni concorrenti.

Il potenziale è rilevante soprattutto per PA, sanità, energia, mobilità e infrastrutture digitali. Un bisogno pubblico ben formulato può diventare il primo mercato per tecnologie nuove. Un capitolato costruito male, al contrario, può premiare requisiti troppo rigidi, favorire soluzioni già note o trasferire rischi e diritti in modo tale da rendere il progetto poco attrattivo per le PMI innovative.

L’analisi del Joint Research Centre presenta stime significative sull’impatto economico potenziale delle riforme. Vanno lette per ciò che sono: scenari modellizzati, dipendenti dall’efficacia dell’attuazione, non risultati garantiti. Il messaggio più solido non è la cifra finale, ma il meccanismo: una domanda pubblica coordinata può creare apprendimento tecnologico, capacità produttiva e opportunità di mercato.

La clausola sulla proprietà intellettuale diventa decisiva

Nei progetti di R&S, decidere chi possiede i risultati e con quali licenze possono essere riutilizzati non è un dettaglio legale da affrontare alla fine. È una scelta di progettazione economica. Se il committente trattiene ogni diritto senza necessità, può ridurre la possibilità del fornitore di scalare la soluzione. Se lascia tutto al fornitore senza adeguate tutele, può creare dipendenze e perdere continuità.

Serve un equilibrio coerente con il caso d’uso: diritti di utilizzo per l’amministrazione, possibilità di commercializzazione per l’impresa, accesso a documentazione e componenti critici, regole sui dati, interoperabilità, sicurezza e condizioni di uscita. Per i sistemi di IA vanno considerati anche modelli, dataset, prompt, log, componenti di terzi e modalità di aggiornamento.

Cosa possono fare ora imprese e amministrazioni

Non è necessario attendere la conclusione dell’iter legislativo per migliorare i processi interni. Un’impresa può iniziare con un inventario degli asset immateriali, distinguendo diritti registrati, software, segreti commerciali, dati, contratti e know-how. Poi può assegnare responsabilità, documentare le dipendenze e collegare ogni asset alle evidenze economiche e operative che ne sostengono il valore.

Una pubblica amministrazione può invece riesaminare come descrive i bisogni innovativi, come conduce il dialogo con il mercato e come distribuisce rischi e diritti nei contratti di R&S. Il criterio non dovrebbe essere aggiungere tecnologia a un processo esistente, ma chiarire il risultato atteso, le condizioni di prova, gli indicatori, la sicurezza, l’interoperabilità e la possibilità di uscire da una soluzione senza blocchi.

Per entrambe, la checklist essenziale comprende:

  • inventario e titolarità degli asset;
  • evidenze tecniche, legali ed economiche;
  • regole su dati, licenze e componenti di terzi;
  • criteri di valutazione e responsabilità decisionali;
  • clausole di riuso, continuità, sicurezza e uscita.

Dall’idea al mercato serve una governance verificabile

Lo European Innovation Act propone un passaggio culturale prima ancora che regolatorio: considerare proprietà intellettuale e procurement come infrastrutture della crescita. La proposta potrà cambiare durante l’iter e strumenti, tempi e obblighi andranno valutati sul testo definitivo. Ma la preparazione utile comincia già ora, rendendo gli asset leggibili e i progetti acquistabili, verificabili e scalabili.

Se vuoi trasformare innovazione, dati e tecnologia in un percorso governabile, posso aiutarti a costruire l’inventario degli asset, i criteri di valutazione e le regole operative per fornitori e progetti. Contattami o seguimi per approfondire il tema con un approccio concreto.

Nota di trasparenza: questo contenuto, sia testuale sia visivo, è stato realizzato in parte con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, con revisione e controllo umano.